Attività venatoria

  • Servizio attivo

L’Amministrazione rilascia, per conto della Regione, l’autorizzazione regionale per l’esercizio dell’attività venatoria e il foglio venatorio


A chi è rivolto

L'autorizzazione regionale all’esercizio della caccia (tesserino venatorio) può essere rilasciata in presenza dei seguenti requisiti:
- Residenza nel comune di Quartu Sant’Elena
- Compimento del diciottesimo anno di età
- Possesso della licenza di porto di fucile per uso caccia
- Possesso di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi nel rispetto dei minimi previsti dalla legge.

Descrizione


Per l’esercizio dell’attività venatoria è necessaria una autorizzazione regionale all'esercizio della caccia (tesserino), rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale per il tramite del Comune di residenza ed è valida in tutto il territorio regionale. L’autorizzazione per i non residenti è rilasciata per il tramite dell’Assessorato Regionale della difesa dell’Ambiente.
All’autorizzazione regionale è allegato un foglio venatorio, di durata annuale nel quale il cacciatore, nel corso di ogni giornata di caccia effettiva, ha l'obbligo di segnare in modo indelebile la fauna stanziale e migratoria abbattuta dal cacciatore, la data di caccia la selvaggina e l'ambito territoriale ove viene esercitata la caccia. La data e l'ambito territoriale di caccia devono essere segnati al momento dell'inizio dell'attività venatoria.

Copertura geografica

Il tesserino venatorio è valido in tutto il territorio regionale

Come fare

Per il rilascio dell’autorizzazione è necessario presentare l’istanza all’Ufficio protocollo (a mano o via pec), compilando il modulo di Autorizzazione Regionale per l’esercizio della caccia sotto riportato (nella sezione in basso "Documenti") e allegando la documentazione richiesta. 

Contestualmente all’istanza di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell’attività venatoria dovrà essere presentata anche l’istanza di rilascio del foglio venatorio ("Modulo richiesta foglio venatorio" nella sezione in basso "Documenti").

Si rammenta che in assenza del Foglio venatorio non si può esercitare l’attività venatoria.

Il foglio venatorio è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un foglio venatorio è perseguibile ai sensi di legge.

E’ ammesso l’istituto della delega, al ritiro e alla presentazione dell’istanza da trasmettersi con l’apposito modulo (mettere qui la delega al ritiro dell’autorizza

Cosa serve

Per poter inoltrare la richiesta servono:
  • Modulo richiesta foglio venatorio
  • Modulo di Autorizzazione Regionale per l’esercizio della caccia
  • Copia della domanda in carta libera (che sarà inoltrata da parte del Comune all’Assessorato Difesa dell’Ambiente)
  • Fotocopia del porto d’armi e della foglina da allegare alla dichiarazione sostitutiva, in cui si autocertifica il luogo di residenza e si dichiara il possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia
  • Fotocopia della polizza assicurativa in corso di validità
  • Ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale di € 25,00 per l’autorizzazione annuale all’esercizio venatorio (indicare la stagione di riferimento) pagabile tramite il sistema informativo per la gestione dei pagamenti elettronici ‘PagoPA’, raggiungibile all’indirizzo: https://pagamenti.regione.sardegna.it
  • Precedente autorizzazione regionale per l’esercizio della caccia scaduto (Tesserino Venatorio)

Cosa si ottiene

Autorizzazione regionale all’attività venatoria (Tesserino Venatorio);

Foglio Venatorio.

Tempi e scadenze

L'autorizzazione Regionale per l'esercizio della caccia (Tesserino venatorio) per i residenti in Sardegna ha una durata di cinque anni o, la minore durata connessa con la stessa durata della licenza di porto di fucile per uso caccia e scade con essa.

A partire dalla stagione venatoria 2012/2013 il titolare dell’autorizzazione:

• Al termine dell'annata venatoria e comunque non oltre il 1 marzo, deve obbligatoriamente trasmettere il foglio venatorio debitamente compilato contenente le annotazioni sulla selvaggina abbattuta nella passata stagione venatoria.
• Deve ritirare contestualmente presso il Comune di residenza il Foglio Venatorio per l’anno in corso, che dura per una sola stagione venatoria.
• Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al comune di residenza entro e non oltre il 1 marzo di ogni anno (barrando le due pagine del foglio con una riga diagonale).

La concessione dell’autorizzazione (tesserino venatorio) è subordinata alla restituzione della precedente autorizzazione.

1970 30 giorni

Riscontro da parte dell'Ente

Quanto costa

L’esercizio dell’attività venatoria comporta il pagamento di una tassa di concessione regionale pari a € 25,00 da corrispondere direttamente all'Agenzia Sarda delle Entrate (ASE).

Il cittadino che intende richiedere un rilascio/rinnovo del tesserino di caccia può effettuare il pagamento della tassa unicamente tramite la piattaforma PagoPA, accessibile https://pagopa.regione.sardegna.it/pagamento/AGENZIASARDADELLEENTRATE/CACCIA con causale: “Tassa annualità attività venatoria per la stagione ______________” (indicare la stagione di riferimento)

Si ricorda che a decorrere dal 01 luglio 2020, come disposto dall'art. 65, c. 2, del D.Lgs n. 217 del 13 dicembre 2017, come modificato dal D.L. 162 del 30 dicembre 2019, i pagamenti dei cittadini verso le pubbliche amministrazioni devono transitare UNICAMENTE attraverso il sistema PagoPA;

Accedi al servizio

Contattare per informazioni l'Ufficio competente

Ulteriori informazioni

Per il rilascio del libretto e del foglio venatorio gli orari di ricevimento sono:

ORARIO INVERNALE
Mattina: da lunedì a venerdì dalle ore 11 alle 13;
Pomeriggio: lunedì e mercoledì dalle ore 15 alle 17,30;

ORARIO ESTIVO
Mattina: da lunedì a venerdì dalle ore11 alle 13;
Pomeriggio: lunedi dalle 16 alle 18,30;

Durante l'esercizio dell'attività venatoria, il cacciatore deve essere munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale, delle ricevute attestanti il pagamento della tassa di concessione regionale annuale e del premio assicurativo e deve presentarli ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza. I cacciatori non residenti in Sardegna devono essere muniti del tesserino di cui al comma 12 dell'articolo 12 della Legge n. 157 del 1992 e dovranno inoltre chiedere annualmente il rilascio del foglio venatorio al Servizio tutela della natura e politiche forestali. In tale ultimo caso Il foglio dovrà essere consegnato entro il 1 marzo di ogni anno al Servizio tutela della natura e politiche forestali dell’Assessorato regionale della Difesa dell’ambiente in Via Roma 80 - 09123 Cagliari

In caso di:

  • deterioramento o smarrimento del Foglio Venatorio, il cacciatore, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri;
  • mancata o ritardata consegna, o anche d'incompleta trascrizione dei dati sul Foglio Venatorio, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della Legge Regionale 23/98.

Normativa

Articolo 46 L.R n. 23/1998 - articolo 12 Legge n. 157/1992 e DADA n. 30/2012.
Link alla legge e alla DaDA

Condizioni di servizio

Qui potete consultare le condizioni del servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile

Ufficio Tutela animali d'affezione, Prevenzione del randagismo, Caccia

Viale Colombo 179 - 3° piano 09045 - Quartu Sant'Elena

T: +39 070 86011

Email: protocollo@comune.quartusantelena.ca.it

Documenti

Ultimo aggiornamento

29 Aprile 2025

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