L’Imposta di soggiorno è dovuta da tutte le persone non residenti che pernottano presso qualunque struttura ricettiva presente sul territorio di Quartu Sant’Elena.
Cos'è
Il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all’articolo 4, ha dato facoltà ai Comuni di istituire l'Imposta di soggiorno il cui gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Il Comune di Quartu Sant’Elena, con la deliberazione del Consiglio comunale n.66 del 06 agosto 2024, ha introdotto l'Imposta di soggiorno. L'imposta deve essere applicata su tutti i pernottamenti di non residenti in strutture ricettive, alberghiere, complementari, all’aperto, alle locazioni turistiche, agli agriturismi, alle strutture che non trovino classificazione all’interno della normativa regionale collocate sul territorio del Comune di Quartu Sant’Elena. La legge ed il regolamento comunale prevedono alcuni obblighi per il gestore della struttura ricettiva quali l’applicazione dell’imposta per i soggiorni presso la struttura gestita, la comunicazione periodica al Comune dei pernottamenti, il versamento dell’imposta nelle casse comunali, la dichiarazione periodica secondo quanto disposto dal Regolamento e mediante l’utilizzo degli strumenti forniti dal Comune di Quartu Sant’Elena. Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 20 luglio 2020, n. 77, ha introdotto importanti modifiche sul ruolo del Gestore delle strutture ricettive stabilendo, all’articolo 180, che "il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno […] con diritto di rivalsa sui soggetti passivi”, ossia gli ospiti che soggiornano nella struttura.
A chi si rivolge
Destinatari del servizio:
L’Imposta di soggiorno è dovuta dai non residenti che pernottano nel territorio comunale in qualunque tipo di struttura ricettiva alberghiera ed extralberghiera, per tali intendendosi: alberghi, alberghi residenziali, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali, campeggi, villaggi turistici, bed&breakfast, domos, boat&breakfast, residence, case per ferie, case e appartamenti vacanza, ostelli per la gioventù di cui alla legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 e, per quanto ancora in vigore sino all'adozione delle direttive di attuazione di tale legge, alla legge regionale 14 maggio 1984 n. 22 e alla legge regionale 12 agosto 1998 n. 27, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ed a tutte le strutture che non trovino classificazione all’interno della normativa regionale. L’imposta è dovuta per ogni pernottamento. Nello stesso anno solare, nel caso di pernottamenti superiori a cinque giorni consecutivi sono soggetti all’imposta solo i primi cinque pernottamenti consecutivi purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
Chi può presentare:
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Accedere al servizio
Come si fa:
Il Responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno è tenuto ad informare i propri ospiti dell’applicazione, entità ed esenzioni dell’imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo multilingua fornito dal Comune e/o dal concessionario dell’imposta ove individuato, e attraverso l’affissione in appositi spazi ben visibili all’interno della struttura o dell’immobile oggetto di locazione. Deve riscuotere l’imposta, secondo quanto previsto dalla procedura stabilita dal Comune di Quartu Sant’Elena. Nei casi di esenzione il responsabile presenta e richiede la compilazione di apposite dichiarazioni per l’esenzione dall’imposta di soggiorno. Segnala all’Amministrazione i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l’assolvimento dell’imposta.
Cosa si ottiene: -
Modalità di autenticazione al servizio: Accesso libero
Contatti
Uffici a cui rivolgersi:
Area di riferimento:
Cosa serve
Costi e vincoli
Costi:
In fase di definizione.
Vincoli:
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Tempi e scadenze
Decorrenza dal 01 Marzo 2025
Ulteriori informazioni
Aggiornamento:
10/09/2024, 12:52