Locazioni occasionali a fini ricettivi

Procedura obbligatoria per poter affittare gli immobili per finalità turistiche e per brevi periodi.

Data:
7 aprile 2022

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9880

Procedura obbligatoria per poter affittare gli immobili per finalità turistiche e per brevi periodi.

Cos'è

Con il termine "locazione breve" si fa riferimento ai contratti di locazione di immobili aventi destinazione urbanistica di civile abitazione, che abbiano durata non superiore ai 30 giorni stipulati tra persone fisiche. In tale ambito, si collocano anche le locazioni turistiche le quali non costituiscono attività ricettiva e non sono soggette alla disciplina vigente per le attività ricettive. Questa fattispecie è stata disciplinata dal D.L. 50/2017 che ha fornito per la prima volta una regolamentazione da un punto di vista civilistico e fiscale di questo tipo di attività.

Nell'ambito delle "locazioni brevi" si inserisce la "locazione occasionale a fini ricettivi", disciplinata dall'art. 21-bis della L.R. 16/2017, la quale è consentita previa comunicazione al Comune territorialmente competente con l'indicazione del periodo di disponibilità e previo ottenimento dello IUN (Identificativo Unico Numerico) da parte della Regione Autonoma della Sardegna. L’intera materia dello IUN è stata recentemente rivista dalla L.R. 9/2023 che ha inserito un apposito articol, l'art. 16 bis all'interno della L.R. 16/2017.

A chi si rivolge

Destinatari del servizio:

Il servizio è rivolto:

1) alle persone fisiche in possesso, a qualsiasi titolo, di un immobile alle quali fanno capo tutti gli obblighi di comunicazione connessi con il contratto di locazione.

2) alle persone fisiche organizzate in forma di impresa e/o alle persone giuridiche che hanno legittimamente, a qualunque titolo, la disponibilità non occasionale e organizzata di un numero di unità abitative inferiore a tre.

Accedere al servizio

Come si fa:

L'inizio dell'attività è subordinato alla presentazione di una comunicazione preventiva (una tantum) al Comune territorialmente competente con l'indicazione del periodo di disponibilità e, comunque, in coincidenza con l'eventuale inserimento dell'unità immobiliare su un portale web di vendita on line.

La comunicazione va predisposta ESCLUSIVAMENTE mediante la compilazione dell'istanza on line.

Istanza Online

La richiesta inviata tramite istanza online, originerà un modello pdf che potrà essere allegato all'istanza da trasmettere alla Regione Autonoma della Sardegna.

A seguito della compilazione della comunicazione di locazione occasionale al Comune, si deve richiedere all'Assessorato Regionale del Turismo l'iscrizione al registro regionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni occasionali, di cui all'art. 16 bis della L.R. 16/2017. A seguito dell'iscrizione nel Registro l'Assessorato Regionale del Turismo assegnerà il codice IUN (Identificativo Unico Numerico) che dovrà essere esposto in ogni strumento di comunicazione e di commercializzazione on line della propria struttura, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 26 comma 4 lett b). La richiesta di istrizione al registro Regionale deve essere presentata - preferibilmente - online attraverso l'accesso con SPID o CNS alla piattaforma https://locazionioccasionali.sardegnaturismo.it/ nella quale, dovrà essere allegato il modulo generato dall'istanza online del Comune di Quartu Sant'Elena. Lo IUN viene comunicato dalla Regione Sardegna direttamente al richiedente.

Permane l'obbligo di COMUNICAZIONE del movimento degli ospiti a fini STATISTICI alla Regione. Tale comunicazione è resa obbligatoria dal programma statistico nazionale e viene trasmessa per via telematica attraverso il SIRED/ROSS 1000. https://sardegnaturismo.ross1000.it/ Inoltre devono essere effettuate le opportune comunicazione ai sensi dell'articolo 109 del TULPS da rendersi per via telematica attraverso il "portale alloggiati". Le credenziali di accesso si chiedono alla Questura competente per territorio. Info: https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati//

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Cosa si ottiene: A seguito dell'invio al Comune della comunicazione di locazione occasionale al Comune, si deve richiedere all'Assessorato Regionale del Turismo l'iscrizione al registro regionale delle strutture ricettive extra-alberghiere e l'attribuzione dello iun ai sensi dell'art. 16 comma 8 della L.R. 16/2017. La comunicazione alla Regione Autonoma della Sardegna deve essere inoltrata OBBLIGATORIAMENTE via pec all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Lo IUN viene comunicato via email dalla Regione Sardegna direttamente al richiedente.

Modalità di autenticazione al servizio: Accesso libero

Contatti

Uffici a cui rivolgersi:

Area di riferimento:

Cosa serve

Dal 1° maggio 2024, le richieste dovranno essere effettuate solo tramite istanza online:

Istanza Online

Costi e vincoli

Costi:

Le comunicazioni sono in modalità web e non comportano alcun costo.

Vincoli:

È obbligatorio comunicare alla Regione Sardegna il movimento degli ospiti a fini statistici ed effettuare le comunicazioni di pubblica sicurezza ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).

L'operatore che non rispetti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 21 bis, commi 1 e 2 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.000. In caso di cessazione (non sospensione dell’attività, per esempio durante il periodo invernale) il locatore è tenuto a inviare apposita COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE al Comune e anche alla Regione, Assessorato del Turismo, utilizzando l’apposito modulo Si precisa che l’art. 13 ter della L. 191/2023 ha istituito il CIN (codice identificativo regionale). La norma che istituisce il CIN è già in vigore ma non è applicabile in quanto il portale telematico ministeriale per l’assegnazione del Codice Identificativo Nazionale non è in funzione. Occorrerà attendere la pubblicazione da parte del ministero del turismo di un apposito avviso che attesti l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN. Gli obblighi e le sanzioni in materia di CIN si applicheranno a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN, come previsto dal comma 15 del citato art. 13 ter. In attesa di tale pubblicazione, resta invariata la disciplina regionale di attribuzione dello IUN.

Vedi Comunicato del Ministero del Turismo 9.01.2024, cliccando nel seguente link:
https://www.ministeroturismo.gov.it/chiarimenti-sulla-procedura-telematica-di-assegnazione-del-cin/

Uffici a cui rivolgersi

Servizio Turismo - Via eligio Porcu, 141 - 09045

Orari:

Lunedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00

Mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 13:00

Telefono 070.86012670

Email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

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Ulteriori informazioni

Aggiornamento:
30/09/2024, 17:53

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