Prescrizioni di prevenzione antincendio e per la manutenzione e pulizia dei terreni incolti a partire dal 1° giugno
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Firmata l'ordinanza sindacale volta a tutelare l'incolumità delle persone e l'igiene dei luoghi.
19 Maggio 2025
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A tutela della sicurezza e dell’igiene urbano, anche quest’anno i proprietari di terreni privati sono invitati dall’Amministrazione a pulirli tempestivamente, una o più volte qualora dovesse essere necessario. Tutto messo nero su bianco con un’ordinanza sindacale che inquadra il periodo critico nella stagione più calda - a causa dell’aumentare dei rischi -, e quindi tra il 1° giugno e il 31 ottobre.
Le prescrizioni di prevenzione antincendio e per la pulizia dei terreni incolti, in tema di tutela dell'incolumità delle persone e dell'igiene dei luoghi, sono sviscerate in ogni dettaglio nel documento firmato nei giorni scorsi dal Sindaco. Diversi fondi e aree incolte siti nel territorio comunale sono infatti interessate da un eccessivo sviluppo di vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva che sovente fuoriesce dai confini della proprietà lungo i tracciati della viabilità pubblica.
Tale generale stato di incuria ha ripercussioni negative non solo sul decoro: rendono favorevole la proliferazione di animali nocivi, quali insetti, zecche, parassiti e altre sgradite specie di fauna sinantropica. Inoltre un’inadeguata manutenzione può costituire causa di propagazione del fuoco, con possibilità ad estendersi in attigue aree cespugliate o erborate, in terreni normalmente coltivati, o in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate.
Pertanto proprietari, conduttori e detentori di terreni, siano essi di proprietà di Enti pubblici o di privati (soggetti giuridici o persone fisiche), nonché responsabili di cantieri edili e stradali, responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali private, sono invitati a provvedere allo sfalcio dell’erba, regolazione delle siepi, taglio di piante, rami, fieno, sterpaglie e di tutta la vegetazione secca, per una fascia di almeno 3 metri dal limite delle relative pertinenze, nonché di provvedere al taglio di radici e di quelle parti aeree delle piante che provocano situazioni di pericolo ai luoghi sottoposti a pubblico passaggio, alle sedi stradali e in generale alle aree pubbliche.
Ulteriori fasce di sicurezza/protezione sono richieste ai vari proprietari e/o conduttori a seconda delle colture o delle strutture presenti nei rispettivi terreni. Inoltre, chi procede a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, è invitato a provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti. Gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, sono consentiti esclusivamente secondo i termini e modalità stabiliti dalle prescrizioni regionali antincendio.
Il materiale proveniente dallo sfalcio dovrà essere rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e avviato a recupero o smaltito secondo normativa. Infine dovrà essere curata la manutenzione, pulizia e spurgo, dei fossi e dei canali di scolo e delle cunette, così da favorire il regolare deflusso delle acque meteoriche e la loro immissione negli scarichi principali.
Tutti i dettagli dell’ordinanza sono consultabili in allegato.
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Ultimo aggiornamento
19 Maggio 2025