Rilascio e rinnovo autorizzazioni all'esercizio dell'attività venatoria - Tesserino Venatorio

Autorizzazione all'esercizio dell'attività venatoria.

Data:
19 ottobre 2021

Visualizzazioni:
2279

Autorizzazione all'esercizio dell'attività venatoria.

Cos'è

Per poter esercitare in Sardegna l'attività venatoria è necessario ottenere dal proprio Comune di residenza l'Autorizzazione regionale all'esercizio della caccia (Tesserino Venatorio), valido in tutto il territorio regionale, e il relativo Foglio venatorio da allegare allo stesso Tesserino.

A chi si rivolge

Destinatari del servizio:

Cacciatori

Chi può presentare:

Per ottenere l'Autorizzazione regionale all'esercizio della caccia (Tesserino Venatorio) è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • aver compiuto il diciottesimo anno di età;
  • essere muniti della licenza di porto di fucile per uso caccia;
  • essere muniti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi nel rispetto dei minimi previsti dalla legge.

Accedere al servizio

Come si fa:

I residenti nel Comune di Quartu Sant’Elena, devono presentare all'Ufficio Caccia (viale Colombo n 176, 3° piano), negli orari di apertura al pubblico, la domanda di rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio dell’attività venatoria (Tesserino Venatorio), alla quale si deve allegare la seguente documentazione:

  • domanda in duplice copia (una delle copie è per il Comitato regionale faunistico e l’altra per il Comitato comunale faunistico di Quartu Sant’Elena);
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, in cui si autocertifica il luogo di residenza e si dichiara il possesso della licenza di Porto di fucile per uso di caccia;
  • fotocopia del porto d’armi e della relativa foglina;
  • fotocopia della polizza assicurativa in corso di validità;
  • originale della ricevuta di versamento regionale di Euro 25,00 per l’autorizzazione annuale all’esercizio venatorio (indicare la stagione di riferimento) che  dovrà essere pagata tramite il sistema informativo per la gestione dei pagamenti elettronici ‘PagoPA’, raggiungibile all’indirizzo: https://pagamenti.regione.sardegna.it
  • precedente Autorizzazione Regionale per l’esercizio della caccia scaduto (Tesserino Venatorio).

Contestualmente all’inoltro della richiesta di rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio dell’attività venatoria dovrà essere presentata anche la richiesta di rilascio del Foglio venatorio. Si rammenta che in assenza del Foglio venatorio non si può esercitare l’attività venatoria.

L'Autorizzazione Regionale per l'esercizio della caccia (Tesserino venatorio) per i residenti in Sardegna ha la stessa durata della licenza di porto di fucile per uso caccia e scade con essa.

Ferma restando la validità dell'Autorizzazione Regionale di cui all'art. 46 della L.R. 23/98, a partire dalla stagione venatoria 2012/2013, il cacciatore è tenuto annualmente a:

  • ritirare presso il Comune di residenza il Foglio Venatorio, che dura per una sola stagione venatoria. I nostri uffici provvederanno a consegnarlo al cacciatore che ne fa richiesta, riempiendo preventivamente i campi obbligatori previsti e apponendo apposito timbro e firma;
  • riconsegnare al Comune di residenza, entro il 1° marzo di ogni anno (a far data dal 1 marzo 2013) l'originale del foglio debitamente compilato in tutte le sue parti, compresi i totali delle specie cacciate;
  • contestualmente alla consegna, ritirare il foglio per l’annata venatoria successiva.

Il Foglio Venatorio è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un Foglio Venatorio è perseguibile ai sensi di legge.

In caso di:

deterioramento o smarrimento del Foglio Venatorio, il cacciatore, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri;

mancata o ritardata consegna, o anche d'incompleta trascrizione dei dati sul Foglio Venatorio, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della Legge Regionale 23/98.

Cosa si ottiene: Foglio Venatorio

Modalità di autenticazione al servizio: Accesso libero

Contatti

  • Il Responsabile del Servizio dott. Mauro Massa - Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
  • Il Collaboratore, sig. Gianni Pisano - Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Area di riferimento:

 
Cosa serve

Costi e vincoli

Costi:

La tassa annuale per l'esercizio venatorio deve essere pagata direttamente all'Agenzia Sarda delle Entrate (ASE), che è l'organo tecnico specialistico di supporto all'Amministrazione regionale in materia di tributi regionali, fiscalità e governo delle entrate tributarie ed extra-tributarie.

Il cittadino che intende richiedere un rilascio/rinnovo del tesserino di caccia può effettuare il pagamento della tassa solo tramite la piattaforma PagoPA, accessibile da questo link.

Si ricorda che a decorrere dal 01 luglio 2020, come disposto dall'art. 65, c. 2, del D.Lgs n. 217 del 13 dicembre 2017, come modificato dal D.L. 162 del 30 dicembre 2019, i pagamenti dei cittadini verso le pubbliche amministrazioni devono transitare attraverso il sistema PagoPA; nessun'altra modalità di pagamento è ammessa.

Orari al Pubblico

La documentazione può essere presentata direttamente all'Ufficio Caccia in viale Colombo n° 167, 3° Piano, durante il seguente orario di apertura al pubblico:

  • MATTINA: lunedì e venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00
    POMERIGGIO: lunedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30, mercoledì (da metà settembre a metà giugno) dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Normativa di riferimento

Legge 157/92 ‘Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio’, art. 12 e ss.mm.ii;

Legge Regionale 23/98 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna’, art. 46, e ss.mm.ii;

DADA n. 30/2012 e ss.mm.ii.

Tempi e scadenze

Se il cacciatore ritira il Foglio Venatorio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno (barrando le due pagine del foglio con una riga diagonale).

 

Ulteriori informazioni

Aggiornamento:
09/03/2023, 13:13

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